29 Settembre 2018

Anticipazione


Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e dei saldi



Negli appalti pubblici l’anticipazione è vietata con l’eccezione dei contratti oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea. In questi casi si rende necessaria una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della stessa anticipazione).

La garanzia viene progressivamente ridotta in relazione al procedere dei lavori.

Stessa modalità viene applicata alla garanzia per il pagamento della rata di saldo a copertura del periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione della sua condizione di definitività (due anni dall’emissione).

 

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